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Legge 28/11/1996 n. 608

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decretolegge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza so- riale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti e' ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, e di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e' ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attivita' commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.

24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993 n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994 n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo' essere riferita anche a piu' unita' produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.

25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991 n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i predetti lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianita' in vigore alla data del 1 settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilita' entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno gia' presentato la do- ziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unita' aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilita', oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991 n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilita' entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unita', assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unita' residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unita' produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, e' inserito il seguente: 2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita' successivamente al 1 gennaio 1995.

29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte, per piu' di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianita' o di vecchiaia, nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modifcazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ulima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comuque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'Eni S.p.a. e' responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto so, di' cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. e' altresi' responsabile in solido delle liberalita' aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.

31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita' di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita' prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991 n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

 

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